Obbligo di trasparenza dei contributi pubblici. Il 30 giugno il termine per la pubblicazione

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificata dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita” convertito L. 28/06/ 2019 n. 58) ha stabilito che gli ETS (Associazioni, Onlus, Fondazioni) che nel 2020 hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono obbligate a darne pubblicità.

Tra i contributi figurano le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, (pari o superiori a 10.000 euro) ma privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti da pubbliche amministrazioni, società controllate da PA, società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017).

Il termine per la pubblicazione è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e riguarda gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.

Gli ETS devono pubblicare le informazioni relative ai contributi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sulla propria pagina Facebook e/o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Le imprese sociali e le cooperative sociali devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Dal 2020 l’inosservanza di tale adempimento comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse.

Dopo 90 giorni dal termine indicato (30 giugno), qualora non si sia provveduto alla pubblicazione delle informazioni richieste, la sanzione applicata prevede la restituzione integrale delle somme ricevute.